Regolamento della mobilità studentesca internazionale individuale

(approvato dal Consiglio di Istituto in data 31 maggio 2013)

Premessa

Visto il D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, art. 13, comma 1
Vista la Nota DG Ordinamenti Scolastici prot. 2787 20.04 2011, Titolo V
Visto il D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013
Vista la nota MIUR 10.04.13, prot. 843, con allegata sintesi delle norme vigenti
Il liceo “Aristofane” riconosce l’importanza della dimensione internazionale all’interno dei percorsi formativi. Il suo Piano dell’Offerta Formativa comprende di conseguenza progetti di partenariato,
gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza tramite visite e soggiorni di studio, e stage formativi all’estero in realtà culturali, sociali, produttive, professionali che stanno sempre più caratterizzando e
sviluppando spazi formativi “allargati” alla realtà europea e più in generale al mondo globalizzato.

Art.1

Nell’ attuazione di tali iniziative si dovranno considerare:
– il riconoscimento degli studi effettuati all’estero per gli studenti italiani
– la comparazione delle discipline studiate per gli studenti italiani
– l’ammissione all’anno successivo per gli studenti italiani
– l’ammissione alle classi per gli studenti stranieri
– la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio sia per gli studenti italiani sia per gli studenti stranieri.

Art.2

Le esperienze di mobilità studentesca internazionale dovranno prevedere:
1. l’inserimento nel Piano dell’offerta formativa delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale;
2. la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;
3. la valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all’interno delle classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche;
4. l’individuazione di figure dedicate (referente/dipartimento per gli scambi, tutor).

Art.3

La validazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale dovrà basarsi su:
a) un’analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all’estero;
b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, evitando di richiedere
allo studente l’intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò in particolare per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto straniero;
c) l’indicazione da parte dell’istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

Art.4

Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a facilitare il reinserimento nell’istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l’esperienza di full immersion nella realtà
dell’istituto straniero. È importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per l’aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco
e per contribuire alla crescita dello studente attraverso l’assunzione della responsabilità individuale.

Art. 5

Nel caso di mobilità non organizzata dall’istituto italiano, prima della partenza lo studente deve fornire alla propria istituzione un’ampia informativa sull’istituto scolastico o formativo che intende frequentare
all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale che l’istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà effettuato dall’allievo all’estero.

Art.6

Al termine dell’esperienza all’estero sarà compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per
arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto Formativo.

Art.7

Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

Art.8

a) Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva.
Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione
espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla
vigente normativa (cfr. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). b) Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere
incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero.
Questa forma di valutazione favorirebbe una connessione tra scuola e mondo del lavoro a vantaggio degli studenti nell’ambito di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche attraverso l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali (cfr. D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013).

Art.9

È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono previsti dall’ordinamento per altre casistiche.

Art.10

Lo studente che ha conseguito un titolo di studio nell’istituto straniero sarà sollecitato a ottenere dal Consolato italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini della
individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013.

Art.11

a) L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un
titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.
b) Protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti
scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria.
c) Il Consiglio di classe deve essere consapevole che l’alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve
dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.
d) Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali
interessi e abilità.

Art.12

a) Al fine dell’inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per motivi di studio, l’istituto italiano acquisisce direttamente dalla scuola straniera di provenienza dell’alunno
interessato informazioni circa l’ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche.
b) Al termine del soggiorno l’istituto italiano rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall’alunno straniero.
c) Poiché i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti, l’alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di
permanenza nell’istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi
oneri legali.
d) I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel luogo
di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.