ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI
  1. È costituito presso il liceo classico e linguistico “Aristofane” di Roma, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia.
  2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
    – prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
    – esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
  3. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
ART. 2 –  COMPOSIZIONE
  1. L’Organo di Garanzia è composto da:
    – il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
    – un insegnante nominato dal Consiglio di Istituto;
    – un rappresentante eletto dagli studenti;
    – un rappresentante eletto dai genitori;
    – un rappresentante eletto dal personale ATA.
    Nei casi di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento) verranno nominati membri supplenti dalle rispettive componenti.
  2. La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.
    L’Organo di Garanzia resta in carica per l’intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto.
  3. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
  4. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
  5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
  6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta dal rappresentante ATA.
ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI
  1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
  2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
  3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.
  4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  5. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
  6. L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.
  7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l’art. 1 comma 2 del presente Regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
  8. L’organo si riunisce con almeno la metà dei membri.
ART. 4 – I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO
  1. L’Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti/personale ATA.
  2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.
  3. L’Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, quastionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
  4. L’Organo di Garanzia riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse, ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti), in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte degli insegnanti dello Sportello di Ascolto e Dialogo, ovvero da parte di studenti.
  5. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.
  6. Sulla base della segnalazione ricevuta, l’Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.
ART. 5 – I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
  1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
  2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
  3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
  4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
  5. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.
  6. L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
  7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.
  8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
  9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
  10. La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo dell’istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, tramite il diario di classe.
  11. La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano dell’alunno.