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LA CONVERSIONE CULTURALE E ORGANIZZATIVA DELLE SCUOLE

Alternanza scuola-lavoro: che cosa prevede la Legge 107, in sintesi

L. 107, Art. 1, CC. 33-44. Scuola, lavoro, territorio.
33. Negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, obbligatorie almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro per istituti tecnici e professionali e almeno 200 per i licei.
La disposizione si attua a partire dalle terze classi dell’anno scolastico 2015-16.
34. Le attività di alternanza si possono svolgere anche presso ordini professionali, musei, istituzioni artistiche e culturali, nonché enti di promozione sportiva riconosciuti.
35. Le attività di alternanza si possono svolgere durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche, ovvero con la modalità dell’impresa simulata, o anche all’estero.
37. Sarà emanata una carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgeranno attività di formazione alla sicurezza sul lavoro per i propri studenti, come per gli altri lavoratori (DLgs. 81/08).
39. Sono stanziati, per l’insieme delle attività connesse con l’alternanza, 100 milioni annui a
partire dal 2016.
40. Il dirigente stipula le convenzioni con le aziende e gli altri soggetti esterni presso cui si svolgono le attività di alternanza.
Il dirigente deve, alla fine di ogni anno, compilare una scheda valutativa relativa alle aziende
“utilizzate” (potenziale formativo ed eventuali difficoltà di collaborazione).
41. Il dirigente può scegliere le aziende solo fra quelle iscritte in una apposita sezione del registro delle imprese; la scelta è libera per musei, istituzioni culturali e sportive – quindi per i licei.
44. Le finalità formative previste per le scuole del secondo ciclo possono essere assolte anche
presso le istituzioni formative accreditate dalle regioni, con modalità da definire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Con la pubblicazione della “Guida operativa” (Miur, 8 ottobre) e l’emanazione della Circolare (USR Lazio, 13 ottobre) che mette a disposizione fondi a sostegno dell’innovazione, l’alternanza scuola lavoro ha assunto carattere di priorità nella agenda delle scuole superiori.

Se gli Istituti Tecnici e Professionali partono avvantaggiati, potendo contare sulle esperienze collaudate negli anni precedenti, per la maggior parte delle scuole questa metodologia didattica costituisce una novità assoluta, presuppone un’azione di conversione culturale molto forte e richiede un impegno organizzativo importante, articolato su più fronti, che, per essere messo a sistema, richiederà un rodaggio di alcuni anni.

Forme di osservazione attiva in azienda con rielaborazione in classe di quanto osservato, esperienze di job-shadowing e stage non sono state inconsuete, nei Licei, negli ultimi anni, hanno incontrato il gradimento degli attori coinvolti ed hanno avuto buone ricadute sulla didattica tradizionale e sull’orientamento. Ma si è trattato di esperienze d’elezione, che hanno coinvolto piccoli numeri, per questo non difficili da gestire.

Ora l’attuazione del disposto dei cc. 33-44 della L.107 richiede alle scuole di attrezzarsi in modo
strutturato per mettere a sistema il nuovo modello didattico.

I numeri in gioco

La disposizione si attua a partire dalle terze classi dell’anno scolastico 2015-16. I numeri in gioco sono significativi: l’esperienza riguarderà seicentomila studenti (dato nazionale), intorno ai trecento per un Istituto Superiore di medie dimensioni, destinati a triplicare a regime: un contingente che dovrà svolgere negli ultimi tre anni di scuola superiore attività di alternanza per 400 (negli Istituti Tecnici e Professionali) o 200 ore (nei Licei).
Si comprende da queste cifre quanto la nuova sfida sia impegnativa anche perché l’azione si articola sul fronte interno ed esterno alla scuola.

Il fronte interno

Una prima questione allo studio delle le scuole (per le implicazioni normative e organizzative che comporta) riguarda la modalità di realizzazione dell’alternanza SL: in base al co. 35 della L. 107 l’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche / con le modalità dell’impresa formativa simulata / all’estero.

Considerare le attività di alternanza sostitutive o integrative dell’attività didattica comporta scenari diversi: inserire 400/200 ore di alternanza nel monte ore curricolare, infatti, significa ridisegnare i metodi e i contenuti della didattica dell’ultimo triennio delle secondarie, didattica che non può essere più tradizionale e trasmissiva, mentre prevederle come integrative significa interferire nel tempo degli studenti (e delle loro famiglie) in genere libero da attività didattiche (se si eccettuano le attività di recupero estive).

Risolto questo nodo, la nuova modalità non può che essere affrontata in termini di didattica orientante, come strumento permanente e strategico, per garantire lo sviluppo della persona e della sua identità, il sostegno dei processi di scelta e decisione di vita personale e professionale, la promozione dell’occupazione attiva, della crescita economica e dell’inclusione sociale.

Questa impostazione richiede di individuare figure di sistema stabili e riconosciute per il monitoraggio e la certificazione delle esperienze maturate da ogni studente nelle attività di alternanza e di investire sulla formazione di docenti cui affidare il compito di costruire competenze orientative di base (predisporre un curricolo formativo unitario verticale in raccordo con la scuola secondaria di primo grado, recuperare il valore orientativo delle singole discipline, predisporre un piano organico per l’orientamento, recuperare il valore della cultura del lavoro del lavoro per la persona).

Altre azioni da prevedere sul fronte interno: l’organizzazione della formazione degli studenti in obbligo di alternanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/08, e un piano di informazione rivolto alle famiglie e agli stessi studenti.

Il fronte esterno: la collaborazione da parte del territorio

Se le scuole sono pronte –o quasi- per partire non è scontato che il territorio offra la possibilità di svolgere tante ore per un numero così grande di studenti interessati e l’impennata della domanda di «collocamento» a fronte di un’offerta ridotta può creare dissimmetrie nel rapporto scuole – aziende/enti.

In questo anno di avvio dell’esperienza è naturale per le scuole interpellare i loro partner tradizionali, con i quali esistono rapporti consolidati, ma a tendere occorrerà orientarsi verso la costruzione di un sistema integrato: occorrerà cioè partire dalla analisi dei bisogni socio-economici del territorio e dalla individuazione delle priorità per mettere in campo una strategia condivisa di “rete”, organizzare un quadro territoriale di interventi (un piano di percorsi e servizi che accompagnino lo studente nello sviluppo del proprio progetto individuale e professionale), ottimizzare le risorse disponibili e individuare le possibili sinergie interne ai sistemi e tra i sistemi (istruzione, formazione, impiego, amministrazioni locali, servizi sanitari, associazionismo) Gli strumenti attuativi e le fonti di finanziamento.

Alla base della metodologia formativa dell’alternanza SL c’è un ripensamento dell’istruzione fondato su una maggiore attenzione allo sviluppo di competenze di base e trasversali (responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione, creatività, imprenditorialità) e di competenze specifiche (apprendimento delle lingue straniere, sviluppo della cultura digitale).

Gli strumenti attuativi previsti dalla L. 107, per lo sviluppo di tali competenze sono il Piano Nazionale Scuola Digitale (commi 56 e 58) e i Laboratori per l’occupabilità (comma 60).

Dall’anno scolastico 2004/2005, il MIUR contribuisce allo sviluppo dell’alternanza attraverso l’attribuzione di appositi finanziamenti agli Uffici Scolastici Regionali, i quali ne dispongono con
modalità e criteri di assegnazione alle singole scuole. L’assegnazione dei fondi è differente in base alle regioni: alcuni Uffici scolastici regionali hanno finanziato tutti gli ordini di studio, altri hanno destinato l’importo ricevuto unicamente agli istituti professionali. L’USR Lazio ha emanato il 13 ottobre (con scadenza 30) la circolare con la quale sono stati posti a disposizione delle scuole fondi (di non rilevante entità). Altre fonti di finanziamento, oltre a quanto previsto dalla L. 107 (100 milioni annui a partire dal 2016), saranno quelli del FSE cui le scuole potranno accedere partecipando al bando che deve essere emanato.

Infine un utile aiuto per tutte le scuole potrebbe essere rappresentato dalla stipula, da parte dell’USR, di convenzioni-quadro (come previsto dal DLgs. 77/05) cui i singoli istituti possano aderire e, per i licei, un tavolo regionale “dedicato”.


DOCUMENTI CORRELATI

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> Modulistica ASL

> Il progetto del Liceo Aristofane “Pensare con le mani – fare con la testa”
> Monitoraggio settembre 2016
> Monitoraggio febbraio 2017
> Guida Operativa del Ministero
> Dossier USR Lombardia
> Nota Informativa Piattaforma per la formazione in materia di salute e sicurezza
Circolare Inail 44/2016

Nota MIUR chiarimenti interpretativi